Art. 1  Costituzione e denominazione

1.1  Con la denominazione di “ FONDAZIONE DIESSE  (Centro di studi e ricerca sulla cultura,  l’arte, la formazione e l’innovazione politica ed amministrativa)” – in forma abbreviata “FONDAZIONE DIESSE “ è costituita in Genova, una Fondazione.
1.2  La Fondazione non ha scopo di lucro.
1.3  La Fondazione ha sede in Genova, opera nell’ambito del territorio della   Regione Liguria e le sue finalità si esauriscono nella regione medesima.

Art. 2  Finalità della Fondazione

2.1 La Fondazione ha come finalità la promozione di attività volte allo studio, alla ricerca, alla formazione, all’innovazione della  politica;
2.2 La Fondazione si riconosce nei valori e nella cultura della sinistra   riformi-sta italiana ed europea;
2.3 La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali:
a) intraprende iniziative volte a promuovere e sostenere il pensiero, la cultura e l’azione politica della sinistra riformista italiana ed europea;
b) favorisce l’incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione;
c)  promuove, progetta ed organizza, anche su incarico o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire;
d) promuove pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione ed organizza iniziative culturali nel campo delle arti letterarie, visive e figurative;
e) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione;
f) promuove la ricerca di sponsor a sostegno delle proprie inizitiave;
g) promuove, sia direttamente che su mandato di terzi attività sociali, ricreative, culturali anche utilizzando il lavoro di volontari;
2.3 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.

Art. 3  Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:

    stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
    amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti;
    stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;
    partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito politico e dello sviluppo culturale e civile della società;
    costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento dagli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 4  Patrimonio e proventi

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
–          dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dal Fondatore;
–          da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
–          dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
–          dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
–          dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
–          da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5  Fondo di gestione

5.1 Il fondo di gestione, per l’adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
–          da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
–          dai contributi da chiunque provenienti e destinati all’attività della fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
–          dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.
5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
5.3 Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili.

Art. 6  Fondatore

6.1 Fondatore è:
Democratici di Sinistra – Federazione di Genova

Art. 7 Sostenitori e Aderenti

7.1  Possono assumere la qualifica di “Sostenitori” enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o beni, materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
7.2  Possono assumere la qiualifica si “Aderenti” gli enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono, in via non continuativa, agli scopi della Fondazionein conformità a quanto deliberato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
7.3  I “Sostenitori” e gli “Aderenti” sono ammessi con delibera del Consiglio d’Amministrazione. Qualora entro 90 giorni di calendario dalla domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione non si sia pronunciato la domanda deve intendersi rigettata.
7.4  La qualifica di “Sostenitore” e di “Aderente” permane per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
7.5  I “Sostenitori” e gli “Aderenti” nell’ambito di assemblee riservate alle specifiche categorie, potranno nominare un loro rappresentante con diritto di partecipare alle riunioni di Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, le assemblee saranno convocate dal Presidente della Fondazione e delibereranno validamente, a maggioranza semplice, indipendentemente dal numero dei soci presenti.
7.6  Almeno una volta all’anno il Presidente convoca l’assemblea dei “Sostenitori” e l’assemblea degli “Aderenti” (anche congiuntamente) al fine di fornire informazioni sull’attività della Fondazione.

Art. 8  Organi

8.1 Sono organi della Fondazione:
il Consiglio di Indirizzo;
il Presidente e il Vice Presidente  del Consiglio  di Indirizzo
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Comitato Scientifico;

Art. 9  Il Consiglio di Indirizzo

9.1 Il Consiglio di Indirizzo composto di sette membri  svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari nonche di verifica di risultati conseguiti.
9.2 Ne fanno parte per espressa volontà del Fondatore, che all’uopo li nomina a vita:
– il signor BASSI CAMILLO;
il quale viene nominato Presidente del Consiglio di Indirizzo per la durata di cinque esercizi.
– la signora BARIGHINI ROSA MARIA;
– il signor BENVENUTI UBALDO;
– la Sig.ra DANIELE MARIA GRAZIA;
– il signor PASTORINO OSVALDO;
– il Signor PENZO RENATO
– il Signor RASETTO VICTOR;

9.3 In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di una delle persone fisiche di cui al punto 9.2, gli altri Consiglieri di Indirizzo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica procederanno alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Indirizzo che resterà, a sua volta, in carica a vita.
9.4 L’esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica. L’esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera e non necessiterà di motivazione alcuna.
9.5 Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:
eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero, e nominarne il Presidiente;
nominare il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;
approvare il Bilancio che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla vendita e all’acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni societarie, nonché alla contrazione di mutui e/o finanziamenti di valore eccedente Euro 1.000.000,00;
9.6 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno una volta all’anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisa l’opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
9.7 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo mediante lettera raccomandata o fax o altro mezzo equipollente,  da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso.
9.8 Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni di modifiche statutarie per le quali è necessaria la maggioranza di almeno 5 consiglieri.
9.9 Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza, tra gli intervenuti.

Art. 10  Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

10.1 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato annualmente, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nominato dal Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e lo presiede.
10.2 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, inoltre:
redige annualmente entro il 28 febbraio dell’anno successivo  una relazione sull’attività della Fondazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo e da comunicare al Consiglio d’Amministrazione;
cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.
10.3 Il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da cinque a sette membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo.
Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche i componenti del Consiglio di Indirizzo per i quali non sussiste incompatibilità.
11.2 I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca anche non motivata da parte del Consiglio di Indirizzo, e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.
11.3 In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, procederà alla sua sostituzione.
11.4 Il Consiglio di Amministrazione salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull’attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, anche tenendo conto della relazione del Presidente del Consiglio di Indirizzo;
nomina il Direttore Generale ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto;
predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
approva il regolamento della Fondazione;
delibera sui contratti da stipulare nell’interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all’esercizio dei relativi adempimenti;
delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all’esercizio dei relativi adempimenti;
predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;
delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;
individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;
determina il numero di componenti del Comitato Scientifico e li nomina;
delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;
delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, a partiti della sinistra riformista e comunque collocati nell’area di centro sinistra,  e/o ad associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
delibera, all’occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;
svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
11.5 Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

Art. 12  Convocazione e deliberazioni del Consiglio

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno, per la predisposizione e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

12.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o per posta elettronica, inviato con almeno due giorni di preavviso. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della adunanza, il luogo e l’ora.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o del Vice Presidente, e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

E’ ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

12.5 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Art. 13  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dal Consiglio di Indirizzo,  è designato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e lo preside.

13.2 Non vi è incompatibilità fra la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la funzione di Presidente della Fondazione e ne ha la rappresentanza legale   di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti, inoltre cura quotidianamente tutta l’attività di routine organizzando i rapporti e i compiti tra gli eventuali addetti.

13.4 Il Presidente, inoltre:

redige annualmente, anche sulla scorta della relazione relativa all’esercizio precedente predisposta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, una relazione  attuativa  sull’attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione;
esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 14  Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 15  Il Collegio dei Revisori dei Conti

15.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo tra professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche, tra gli iscritti all’albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, tra dottori commercialisti o avvocati con almeno cinque anni di iscrizione al rispettivo albo professionale. Al Consiglio di Indirizzo spetta anche la designazione del presidente, scelto tra le persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili da almeno cinque anni.

15.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

15.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre esercizi, ed i suoi componenti possono essere confermati.

15.4 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

15.5 La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 16  Il Comitato Scientifico

16.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti,   le funzioni e la durata.

Art. 17  Il Direttore Generale

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale determinandone le competenze e le relative deleghe operative.

17.2 Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18  Commissioni Consultive

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

Art. 19  Emolumenti

19.1 Non sono previsti emolumenti per i componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione, salvo che per il Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale per l’opera quotidianamente prestata  potrà essere corrisposto un emolumento determinato dal Consiglio di indirizzo oltre il  rimborso delle spese vive sostenute. Per i componenti l’Organo di Controllo, se necessario, potrà essere previsto un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 20  Esercizio – Scritture Contabili – Bilancio

20.1 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

20.2 La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

20.3 Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Art. 21  Scioglimento e  devoluzione del patrimonio

21.1 La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e con il voto favorevole della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

21.2 Per l’esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori. Ciò che residua dopo l’esecuzione della liquidazione sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Indirizzo a sostegno delle iniziative politiche e delle attività intraprese dalla sinistra riformista italiana e dai partiti politici, enti e associazioni che la compongono.

Art. 22  Norma finale

22.1 Le disposizioni del presente Statuto relative a contributi  ed elargizioni ricevuti o corrisposti dalla Fondazione sono attuate nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 23  Rinvio

23.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legg